REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia,
Sezione II, ha pronunziato la
seguente |
N.1125/04R.Sent. N. 232 R.Gen. ANNO 1990 |
S E N T E N Z
A
Sul
ricorso n. 232/1990, sezione II, proposto dal Comune di Palermo, in
persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore La Marca e Gianna Bardi, ed
elettivamente domiciliato in Palermo, Corso Vittorio Emanuele n. 261, presso la
Ripartizione Affari Legali
-
il
Ministero della Marina Mercantile, in persona del Ministro pro tempore;
-
la
Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore;
-
l’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore;
-
la
Capitaneria di Porto di Palermo, in persona del Comandante pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono
domiciliati per legge.
E NEI CONFRONTI
della Società Mondello Immobiliare Italo Belga, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’avv. Ferdinando Mazzarella, presso il cui studio,
in Palermo, via Caltanissetta n. 1, sono elettivamente domiciliati
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
dei provvedimenti di concessione alla Società
Mondello Immobiliare Italo Belga del litorale Mondello – Valdesi, della nota n.
26460 del 16/11/89 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nonché di
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso introduttivo con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle
amministrazioni intimate e della società controinteressata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 180/1990;
Lette le memorie depositate dall’amministrazione
ricorrente e dalla società controinteressata;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore il Referendario Giovanni
Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 5 febbraio
2004, i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso notificato il 23 gennaio 1990, e
depositato il successivo 30 gennaio, il Comune di Palermo ha impugnato i
provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità.
L’amministrazione ricorrente, in particolare, si
duole dei provvedimenti con i quali, rispettivamente, è stata provvisoriamente
rilasciata, in data 16 novembre 1989, alla società controinteressata la
concessione provvisoria demaniale marittima relativa al litorale
Mondello-Valdesi, ed è stata giudicata irrituale dall’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente , con nota del 30 novembre 1989, l’istanza della stessa
amministrazione comunale, che pure in data 8 settembre 1989 aveva richiesto
detta concessione per destinare all’uso collettivo l’indicato litorale.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al
ricorso, le amministrazioni statali e regionali intimate, e la società
controinteressata.
Con ordinanza n. 180 del 15 febbraio 1990, è
stata rigettata la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei
provvedimenti impugnati.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla
pubblica udienza del 5 febbraio 2004.
DIRITTO
Al fine di un corretto
scrutinio delle censure proposte con il ricorso in esame, appare necessario
ripercorrere le scansioni del procedimento in questione.
Il Comune di Palermo in
data 8 settembre 1989 rivolge istanza – indirizzata tanto alla Capitaneria di
Porto di Palermo che all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – per il
rilascio della concessione demaniale marittima relativa al litorale
Mondello-Valdesi.
Era infatti prossima
alla scadenza la precedente concessione, rilasciata in favore della Società
Mondello Immobiliare Italo Belga, e da questa sfruttata imprenditorialmente,
laddove nell’istanza predetta si precisava che il rilascio della richiesta
concessione avrebbe permesso all’amministrazione comunale “di destinare l’area,
che all’uopo verrà attrezzata, all’uso della collettività ed in modo che sia
compatibile con la valorizzazione, a fini pubblici, del sito e con salvaguardia
dei valori panoramici ed ambientali, in prosecuzione della politica di
fruizione del litorale già avviata nella zona dello antico borgo marinaro”.
In realtà il 25 agosto
1989 il Comandante della Capitaneria di
Porto di Palermo aveva stipulato, con i legali rappresentanti della società
controinteressata, l’atto di concessione demaniale marittima provvisoria, per
il periodo che va dal 9 agosto 1989 al 31 dicembre 1990 (la concessione
provvisoria è stata prodotta dalla società controinteressata).
In data
16 novembre 1989 la Capitaneria di Porto, con nota n. 26460, riscontra
l’istanza del Comune di Palermo, rappresentando:
a)
che
nelle more era stata già rilasciata concessione demaniale provvisoria alla
società odierna controinteressata;
b)
che
con nota n. 400008 del 7 dicembre 1988
l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente avrebbe autorizzato la
Capitaneria di Porto ad avviare “l’iter istruttorio tuttora in corso per il
rinnovo della concessione d.m. con atto pluriennale” (evidentemente, in favore
della Società già concessionaria, vale a dire l’odierna controinteressata).
In realtà, l’Assessorato regionale Territorio ed
Ambiente riscontra pure , con nota 60240 del 30 novembre 1989, l’istanza di
concessione presentata dal Comune ricorrente, e, oltre – sull’erroneo presupposto
del mancato invio dell’istanza medesima alla Capitaneria di Porto di Palermo –
a sollecitare all’istante la regolarizzazione dell’atto d’impulso
procedimentale, autorizza “la predetta Capitaneria di Porto ad avviare la
prescritta istruttoria sulla istanza che sarà presentata dal Comune di Palermo
nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norma in materia”.
In altre parole, ferma l’anteriorità della
concessione provvisoria rispetto all’istanza comunale, quest’ultima avrebbe
dovuto essere adeguatamente valutata (in chiave di ponderazione comparativa con
le altre eventuali istanze pervenute all’amministrazione), in relazione alla
concessione definitiva, in un apposito procedimento, come imposto dalla norma
attributiva (art. 37 cod. nav.), anche per effetto della espressa
sollecitazione in tal senso proveniente dalla formale autorizzazione
dell’Assessorato regionale.
La Capitaneria di Porto di Palermo, con il
provvedimento impugnato, ha invece nella sostanza omesso di dar corso alla
summenzionata attività procedimentale, sol perché era in corso l’istruttoria
procedimentale per il rilascio della concessione definitiva nuovamente in capo
alla società titolare del rapporto concessorio in scadenza.
Alla luce della superiore esposizione, è fondato
il motivo di ricorso con il quale si censura l’illegittimità della nota
assessoriale n. 60240 del 30 novembre 1989 in quanto viziata, per la parte in
cui invita l’istante ad integrare la comunicazione dell’istanza medesima, da eccesso di potere per errore di fatto nei
presupposti (giacché l’istanza comunale era stata ritualmente inviata alla
Capitaneria di Porto di Palermo, che infatti l’aveva riscontrata in data 16
novembre 1989).
Il provvedimento della Capitaneria di Porto di
Palermo, n. 26460 del 16 novembre 1989 è invece illegittimo, come dedotto nel
ricorso, per violazione della richiamata norma attributiva del potere di
rilasciare concessioni demaniali marittime, nonché per motivazione carente e
per contraddittorietà.
A fronte dell’istanza comunale l’amministrazione
marittima avrebbe dovuto, come già accennato, valutare e ponderare la stessa
nell’apposita sede procedimentale.
Lo stato del procedimento, rappresentato nella
nota in esame, non era affatto preclusivo, come allegato dalla
controinteressata, di un corretto ed adeguato esame dell’istanza comunale.
Infatti, a quella data, era stata rilasciata
soltanto la concessione provvisoria, mentre la circostanza che fosse stata
avviata l’istruttoria per il rilascio della concessione definitiva nuovamente
in favore della Immobiliare Italo Belga non implicava affatto che eventuali,
ulteriori, istanze di concessione dovessero essere per ciò solo disattese,
senza essere neppure valutate, in forza di un diritto di insistenza
assolutamente paralizzante, come del resto espressamente affermato dalla stessa
amministrazione regionale, che con la citata nota del 30 novembre 1989 indica
alla Capitaneria di Porto.
D’altra parte, “Si è chiarito in giurisprudenza
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2000 n. 5743), invero, che il cosiddetto
"diritto d'insistenza", cioè l'interesse del precedente
concessionario ad essere preferito rispetto ad altri aspiranti alla
concessione, in quanto si configura come un limite alla discrezionalità
dell'Amministrazione, deve essere espressamente riconosciuto dalla legge o
dall'autonomia delle parti. Nel caso in esame, invece, nella convenzione
disciplinatrice del rapporto concessorio non è contemplata alcuna particolare
posizione del genere, prevedendosi soltanto una generica possibilità di proroga
della concessione mediante apposito atto deliberativo e previa verifica
"sull'andamento della gestione" (Consiglio di Stato, sez. V, 9
dicembre 2002, n. 6764).
Neppure può sostenersi che la precedente
autorizzazione, ad aprire l’istruttoria procedimentale per valutare
l’accoglibilità dell’istanza di rinnovo della concessione in favore della
precedente titolare, implicasse, sul piano formale, una preclusione assoluta a
valutare le successive istanze: la Capitaneria di Porto avrebbe dovuto semmai comunicare
al competente assessorato regionale l’arrivo della nuova istanza, richiedendo,
alla luce di questa sopravvenienza, una
espressa autorizzazione ad ampliare la ponderazione procedimentale (considerato
il già segnalato percorso comparativo imposto dalla norma attributiva).
In fatto, tuttavia, detta autorizzazione
assessoriale è comunque intervenuta con la citata nota del 30 novembre 1989,
sicché, mancando a quel punto più di un anno alla scadenza della concessione
provvisoria, la Capitaneria di Porto avrebbe dovuto, in applicazione dell’art.
37 cod. nav., valutare i profili d’interesse pubblico sottesi alle diverse
istanze di concessione, in relazione alla necessità, imposta dalla richiamata
norma attributiva, di esercitare il potere concessorio in questione in vista
della migliore tutela proprio dell’interesse pubblico.
Il ricorso in esame è
pertanto fondato, e come tale va accolto.
Sussistono giusti motivi
per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.-----------Spese compensate.---------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.-------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:--------------
- Calogero Adamo, Presidente
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.
- Francesco Guarracino, Referendario.
Depositato in Segreteria il 21 giugno 2004
Maria Rosa Leanza